Una comunità energetica rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico i cui soci o membri possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (per le quali la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e industriale principale), anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che condividono, tramite i loro consumi, l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti a fonte rinnovabile.
La CER è un soggetto giuridico autonomo il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.
ll ruolo di Referente per una CER può essere svolto dalla stessa Comunità nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.
In alternativa il ruolo del Referente può essere svolto:
da un produttore, membro della CER
da un cliente finale, membro della CER
da un produttore “terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352
In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.
In una CER l'energia elettrica rinnovabile viene condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, connessi alla medesima cabina primaria, grazie all'impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.
POSSONO ESSERE MEMBRI O SOCI DI UNA CER
persone fisiche
PMI, anche partecipate da enti territoriali,
associazioni
aziende territoriali per l'edilizia residenziale
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
aziende pubbliche di servizi alla persona
consorzi di bonifica
enti e organismi di ricerca e formazione
enti religiosi
enti del Terzo settore
associazioni di protezione ambientale
amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
Possono poi esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all’art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021.
NON POSSONO AD ESEMPIO ESSERE MEMBRI O SOCI DI UNA CER
amministrazioni centrali
grandi Imprese
Imprese private con codice ATECO prevalente 35.1, 35.11.00, 35.12.00 o 35.15.00
Perché:
esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Tra le attività di interesse generale possono ora rientrare espressamente la produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Sono a tutti gli effetti enti del Terzo settore e pertanto beneficiano di numerose agevolazioni, anche a livello fiscale.
Perché:
l'atto costitutivo di una fondazione è classificabile come un contratto a struttura aperta.
Non sono istituite da un unico soggetto, il fondatore, ma da una collaborazione di più enti che condividono gli stessi obiettivi.
Successivamente alla costituzione, possono aderire altri soggetti, permettendo la compresenza di enti pubblici territoriali o privati, anche in momenti diversi.
Sempre più spesso partecipano aziende, enti pubblici ed organizzazioni senza scopo di lucro.
I fondatori partecipano attivamente alle decisioni e alla gestione della fondazione stessa.
Realizzano una forma di cooperazione senza fini speculativi.
Hanno un patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica che non è inferiore a € 30.000,00.
Perché:
è possibile conciliare lo scopo non profit con lo svolgimento di un'attività economica.
Hanno una struttura organizzativa più flessibile e informale, in quanto il l'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Le associazioni non riconosciute possono essere costituite senza vincoli di forma e senza la necessità di un atto pubblico.
Le associazioni riconosciute godono di autonomia patrimoniale perfetta, ovvero il patrimonio degli associati resta separato da quello dell'ente.
Offrono un meccanismo flessibile per coinvolgere i membri nella gestione e nelle decisioni.
Perché:
la qualifica di Impresa Sociale può essere acquisita da enti privati e società che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Tra le attività di interesse generale delle imprese sociali sono ora espressamente previste quelle finalizzate «alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199””.
L’impresa sociale è qualificabile di diritto come Ente del Terzo settore.
L’Impresa Sociale è costituita con atto pubblico.
Gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa definendo l’oggetto sociale e l’assenza di finalità di lucro, nel rispetto del decreto legislativo 112/2017.
Sono oggetto di monitoraggio da parte del Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Perché:
sussiste una conciliabilità dello scopo non profit con lo svolgimento di un'attività economica, il che le rende coerenti con l'obiettivo delle CER di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla comunità e ai propri membri.
Hanno una struttura organizzativa più flessibile e informale.
Possono coinvolgere sia persone fisiche che persone giuridiche come membri, offrendo flessibilità nell'adesione.
Anche se le cooperative possono generare profitti, la distribuzione degli utili può essere limitata e secondaria, garantendo che gli interessi finanziari siano subordinati all'obiettivo mutualistico (come le cooperative a mutualità prevalente o cooperative sociali).
Possono essere apposte condizioni in caso di partecipazione di pubbliche amministrazioni.
Le associazioni di categoria si stanno già organizzando per adattare i propri statuti tipo alle indicazioni che, sul punto, sta fornendo il GSE.