Direttive Europee:
Le CER sono inquadrate a livello comunitario da due direttive, la RED II (Direttiva 2018/2001/UE sull'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e la IEM (Direttiva 2019/944/UE sull'«internal market for electricity»).
DL 162/2019 Milleproroghe, poi convertito in Legge n. 8/2020:
Ha recepito la normativa europea, regola le Comunità Energetiche previste dalla Direttiva Europea RED II.
Decreto Legislativo 199/2021:
Ha recepito la normativa europea, introducendo la possibilità per cittadini e imprese di produrre, gestire e distribuire energia da fonti rinnovabili.
Decreto MASE n. 414/2023:
Pubblicato il 23 gennaio 2024, ha definito i meccanismi per incentivare le CER, tra cui un contributo a fondo perduto per comuni sotto i 5.000 abitanti e una tariffa incentivante sull'energia condivisa.
ARERA (TIAD):
Il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato da ARERA disciplina le modalità di valorizzazione dell'energia condivisa. Con la delibera 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) che disciplina le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21, tra cui le Comunità energetiche rinnovabili.
GSE:
Il Gestore dei Servizi Energetici fornisce le regole tecniche e i portali per la presentazione delle richieste di incentivazione.
Le configurazioni di CER devono prevedere la presenza di almeno due membri/soci della CER stessa, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione.
Lo Statuto o l'atto costitutivo della CER regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:
l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari
i membri o soci sono persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all’art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021.
la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale)
la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti
è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del DM CACER, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
Le CER possono accedere ai contributi economici previsti facendo richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso al GSE.
I contributi economici spettanti sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione di CER, e sono:
il corrispettivo di valorizzazione, definito dall'ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie, riconosciuto sull'energia elettrica autoconsumata
la tariffa premio riconosciuta sull'energia condivisa incentivata
I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l'energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID).
Per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 50.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, fino a un massimo del 40% del costo di investimento, a valere sulle risorse del PNRR.